Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “IBBY ITALIA“

STATUTO DEFINIZIONE E FINALITA’

ART. 1 – COSTITUZIONE , DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita ai sensi D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “IBBY ITALIA ETS” (d’ora in avanti l’Associazione) con sede in Bologna presso l’ex Sala Borsa in Piazza Nettuno n. 3.
Eventuali cambi di sede all’interno dello stesso Comune non comportano variazioni del presente Statuto.
L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista e apartitico.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione aderisce a IBBY – associazione internazionale no profit fondata nel 1953 da Jella Lepman con sede a Basilea in Svizzera.

ART. 2 – FINALITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ

L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla
Costituzione:

  • promuovere la letteratura per ragazzi in Italia e nel mondo;
  • organizzare mostre e attività di scrittori e illustratori di libri per ragazzi;
  • fare incontrare persone e gruppi nel mondo che si occupano di promuovere e far conoscere libri di qualità per i giovani;
  • promuovere e incoraggiare lo sviluppo della letteratura e dei libri illustrati per i bambini e la gioventù;
  • contribuire alla crescita del livello artistico e letterario dei libri per ragazzi attraverso lo scambio dell’esperienza di scrittori ed artisti, organizzando concorsi, incontri e seminari;
  • promuovere la circolazione dei libri e la loro accessibilità: incoraggiando la loro produzione, utilizzando i moderni mezzi di comunicazione, come internet, la radio, la televisione, la stampa, i film e le registrazioni in genere,
    incoraggiando la crescita e lo sviluppo delle biblioteche per ragazzi;
  • contribuire alla promozione dei libri per ragazzi in ogni modo possibile;
  • assecondare la diffusione dei libri di qualità nazionale e internazionale e
    incoraggiarne le traduzioni;
  • avviare, incoraggiare e fare ricerca su ogni aspetto della letteratura per ragazzi e nel campo dell’illustrazione, e organizzare pubblicazioni su scala nazionale e internazionale con i risultati della ricerca;
  • conoscere, ideare e promuovere i progetti nazionali e internazionali di promozione alla lettura per ragazzi;
  • assistere con l’informazione e la consulenza ogni persona, gruppo, istituzione o organizzazione che desiderano concentrare tutta o parte della loro attività sui libri per ragazzi e nella formazione nel campo di bibliotecari, insegnanti, curatori, scrittori o illustratori;
  • diventare strumento informativo privilegiato per chiunque voglia informarsi sulla condizione attuale della letteratura per l’infanzia nel mondo;
  • celebrare la data del 2 aprile, giornata internazionale del libro per ragazzi, attraverso iniziative culturali;
  • progettare e realizzare forme di cooperazione internazionale con le altre sezioni nazionali di IBBY;
  • ideare e organizzare corsi di formazione per adulti legati a temi diversi, tutti finalizzati a promuovere un’educazione alla lettura e la conseguente possibile
    diffusione del libro e delle buone pratiche di lettura nei bambini e nei ragazzi.
  • instaurare un solido rapporto con le istituzioni per valorizzare l’importanza, la necessità e le valenze artistiche della letteratura per l’infanzia, dell’illustrazione e della pedagogia della lettura.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l’Associazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

  • l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.
Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ART. 3 – SOCI

I Soci si dividono in:

  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari
  • Soci Onorari

Può diventare Socio Ordinario qualunque persona fisica, Società, Ente o Associazione, dotata o meno di personalità giuridica, che si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto, per quanto riguarda le persone fisiche il diciottesimo anno di età. Il numero dei soci è illimitato. Eventuali limitazioni possono essere deliberate dal Consiglio dell’Associazione per ragioni di sicurezza .
Agli aspiranti soci è richiesta l’accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti
interni.
Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11.

ART. 4 – SOCI FONDATORI

Sono “Soci Fondatori” coloro che intervengono alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo dell’Associazione e precisamente:

  • Comune di Bologna (Biblioteca sala Borsa ragazzi)
  • Fiera del libro per ragazzi di Bologna
  • Cooperativa “Giannino Stoppani”
  • Hamelin Associazione Culturale
  • AIE (Associazione Italiana Editori)
  • AIB (Associazione Italiana Biblioteche)
  • Università degli studi di Bologna (Dipartimento di Scienze della Formazione)

Essi hanno diritto ad intervenire all’Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l’associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi
dell’Associazione secondo le disposizioni che seguono.

ART. 5 – SOCI ONORARI

I Soci Onorari sono quelle persone fisiche che per meriti specifici vengono ammessi a tale titolo. La delibera di ammissione dovrà essere assunta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre Soci Fondatori. La nomina si perfezionerà con l’accettazione della qualifica di Socio Onorario da parte del soggetto nominato. I Soci onorari sono liberati dal pagamento di qualsiasi quota a favore dell’associazione.
Essi hanno diritto ad intervenire all’Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l’associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi
dell’Associazione secondo le disposizioni che seguono.

ART. 6 – SOCI ORDINARI

Possono assumere la qualifica di “Soci Ordinari” le persone giuridiche, pubbliche o private, gli Enti e le persone fisiche che si impegnino a contribuire all’attività dell’Associazione mediante la sottoscrizione ed il conferimento di una quota iniziale d’iscrizione ed il pagamento di un contributo periodico in denaro secondo le modalità e nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Essi hanno diritto a intervenire all’Assemblea per discutere e deliberare su tutte le questioni riguardanti l’associazione, nonché a provvedere alla nomina degli Organi dell’Associazione secondo le disposizioni che seguono.

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Al fine di ottenere la qualifica di Socio Ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando, per le persone fisiche il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, curriculum, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l’eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede
l’adesione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà
essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Per i Soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva
dell’Associazione.

ART. 8 – DELIBERA DI AMMISSIONE

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà
pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio
della tessera sociale se prevista.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30
(trenta) giorni.
All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, secondo le disposizioni che seguono, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché, se maggiore d’età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 10 – DOVERI DEI SOCI

I soci, a seconda della loro qualifica, sono tenuti:

  • al pagamento della quota d’iscrizione
  • al pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo
  • all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.
E’, comunque, in facoltà degli aderenti all’associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
La quota d’iscrizione e la quota associativa periodica rappresentano un versamento obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibili o rimborsabili.

ART. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde di diritto per:

  • decesso qualora si tratti persona fisica;
  • messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
  • mancato pagamento della quota associativa periodica, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per il pagamento.

La qualifica di socio si perde inoltre nei seguenti casi:

  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni agli obblighi statutari;
  • espulsione o radiazione: quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all’Associazione;
  • recesso a seguito di dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La perdita della qualifica di socio nelle ipotesi di cui al punto 2, escludendo l’ipotesi di dimissioni, è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo. In
ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà
di replica.
I Soci che hanno perso la qualifica a causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di espulsione o radiazione è ammesso ricorso entro trenta giorni sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 12 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le
entrate e le rendite comunque conseguite.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Durante la vita dell’Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione
dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella
relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 – BILANCIO PREVENTIVO

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria all’uopo convocata il Bilancio Preventivo per l’esercizio successivo corredato di una relazione sulle linee strategiche che
l’associazione si prefigge di perseguire.

ART. 15 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente
  4. il Vice Presidente;
  5. L’Organo di controllo.

ART. 16 – ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E’ convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione de bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea,
validamente costituita.
Per l’Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione , occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3⁄4 dei soci aventi diritto.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del
Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

ART. 17 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
  • approva i regolamenti interni;
  • effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
  • delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  • elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
  • delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
  • può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio
    presidente.

ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da 15 (quindici) membri eletti fra i soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ogni Socio Fondatore ha diritto a nominare un proprio rappresentante all’interno del Consiglio Direttivo. Il residuo numero di 8 (otto) Consiglieri ovverosia la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo verrà eletto dall’Assemblea secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19.

ART. 19 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.
I Soci fondatori comunicano nel corso dell’Assemblea il nominativo della persona fisica che assumerà la carica di Consigliere. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere il restante numero di componenti del Consiglio Direttivo, in apertura del lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Nel caso in cui venga a mancare o decada dalla carica un Consigliere nominato da un Socio Fondatore, il Socio Fondatore provvederà alla sostituzione comunicando al Consiglio Direttivo il nominativo del nuovo Consigliere entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.

ART. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

  • il Presidente;
  • uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
  • il Segretario;
  • i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione
    dell’Assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
  • individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall’Associazione;
  • deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 22- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Cura i rapporti con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue
mansioni spettano al Vicepresidente.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

  • esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  • verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
  • esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il
    rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
  • verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il
Presidente.
Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..
Fermo restando il controllo contabile, all’Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 25 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 26 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che:

  1. la disposizione di cui all’art. 1 del presente Statuto, relativa all’inserimento nella denominazione sociale dell’acronimo “E.T.S.”, si applicherà e produrrà effetti nel momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore verrà istituito ai sensi di legge e l’Associazione sarà iscritta all’interno del medesimo;
  2. le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e l’iscrizione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito ai sensi di legge e l’Associazione sarà iscritta all’interno del medesimo, ed i medesimi successivi
    provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
    Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.